Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949
Art. 18 (Protocollo)
I pagamenti previsti alla lettera b) dell'articolo precedente comprendono:
- a)pagamenti commerciali, ivi compresi i pagamenti delle spese accessorie (spese di trasporto per via marittima, fluviale, terrestre e aerea, assicurazione ed altre provvigioni, commissioni, spese portuali, diritti vari, tasse e simili);
- b)pagamenti ufficiali, ivi comprese le percezioni consolari;
- c)pagamenti o rimborsi di passaggi marittimi e di spese di viaggio di cittadini italiani o argentini in viaggio diretto fra l'Argentina e l'Italia, su navi battenti bandiera dell'uno o dell'altro Paese;
- d)pagamenti a titolo di stipendi, onorari, salari, pensioni, servizi, sussidi, spese di sostentamento, diritti, "redevances", canoni, diritti di autore, tasse e diritti di brevetti e licenze, rimesse per aiuti familiari;
- e)pagamenti di premi e indennita' di assicurazione e dei saldi di riassicurazione;
- f)pagamenti di redditi, rendite, interessi e benefici, di spese di esercizio e di ammortamento contrattuali, di imposte tasse e accessori;
- g)qualsiasi altro pagamento giustificato, ammesso di comune accordo tra l'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco Central de la Republica Argentina.
Testo vigente dal 7 maggio 1956
