Le Alte Parti Contraenti sono d'accordo nel:

  • a)vigilare che i trasferimenti di fondi fra l'Italia e l'Argentina e viceversa, effettuati in applicazione del presente Accordo, si riferiscano esclusivamente ad operazioni dirette fra entrambi i territori;
  • b)autorizzare i pagamenti correnti fra l'Italia e l'Argentina, in conformita' alle disposizioni vigenti in ciascun Paese in materia di cambi, al momento di effettuare i rispettivi trasferimenti;
  • c)consultarsi al fine di controllare i trasferimenti di capitali in conformita' ai principi della loro politica rispettiva, specialmente per impedire quei trasferimenti che non rispondessero ad un'utile finalita' economica.
  • d)scambiare ogni informazione utile al fine di assicurare il miglior controllo nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo;
  • e)mantenersi in contatto per esaminare congiuntamente tutte le questioni tecniche che si presentino nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolo e per adottare, di comune accordo, tutte le misure che le circostanze rendessero necessarie.

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~art28 · fonte del testo