Le merci originarie di terzi Paesi, che non siano state oggetto di lavorazione in uno dei due Paesi e che una delle Alte Parti Contraenti acquisti nell'altra, non potranno essere regolate a tramite del "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I." e dei "CONTI SPECIALI DOLLARI C. A. I.", come pure del "CONTO FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI" cui si riferisce questo capitolo, salvo che cio' non venga concordato in ciascun caso dalle Autorita' competenti di entrambi i Paesi.

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~art30 · fonte del testo