[1]' dei Trasferimenti

[2]1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali e saranno effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto al punto 3 dell'Articolo 5, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio. 2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel territorio della quale e' stato effettuato l'investimento.

Testo vigente dal 3 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;25~accordo-art8 · fonte su Normattiva