Nel caso una delle Parti contraenti effettui il fermo o l'arresto di un cittadino dell'altra Parte contraente per uno dei reati elencati nel presente Accordo, la competente Autorita' della Parte contraente che ha eseguito la misura restrittiva informera' tempestivamente in merito il Paese della persona fermata o arrestata.

Testo vigente dal 12 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;113~accordo-art3 · fonte su Normattiva