Le Parti contraenti attueranno la cooperazione nella lotta contro i reati indicati nell'art. 1, secondo le seguenti modalita' e mezzi:
- a)ciascuna Parte comunichera' ogni informazione disponibile connessa ad eventuali atti criminali diretti contro l'altra Parte, che abbiano avuto luogo o siano in corso di preparazione nel territorio di una delle Parti o in un Paese terzo;
- b)eseguiranno operazioni di consegna controllata nei casi relativi al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici;
- c)ricercheranno latitanti e scambieranno informazioni su persone sospettate della commissione di uno dei reati previsti dall'art. 1;
- d)scambieranno rapidamente informazioni su persone o gruppi ed organizzazioni terroristiche, con particolare riferimento alla loro struttura, attivita', fonti di finanziamento e mezzi di comunicazione;
- e)valuteranno la portata delle minacce rappresentate dai reati connessi al terrorismo, criminalita' organizzata e reati relativi agli stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici diretti contro le Parti contraenti e provvederanno all'aggiornamento delle informazioni concernenti detti reati, al fine di adottare linee strategiche per la prevenzione ed il contrasto dei predetti fenomeni criminali;
- f)previa specifica richiesta inoltrata da una delle Parti contraenti, l'altra Parte contraente informera' la Parte richiedente sugli esiti dei procedimenti penali, sentenze emesse nei confronti di cittadini della Parte richiedente;
- g)scambieranno informazioni ed espertise concernenti la protezione dei mezzi di trasporto e dei passeggeri;
- h)scambieranno informazioni ed espertise sulle nuove metodologie e modus operandi nella commissione di reati e sui mezzi per contrastare le organizzazioni criminali;
- i)scambieranno leggi, normative e pubblicazioni emesse dalle Autorita' competenti delle due Parti contraenti in merito alla repressione dei reati.
Testo vigente dal 12 agosto 2009
