Le Parti contraenti coopereranno nel settore della formazione in sicurezza, per i seguenti aspetti:

  • a)svolgimento di programmi e corsi di formazione;
  • b)scambio di incontri e visite;
  • c)organizzazione di conferenze, fiere e seminari;
  • d)scambio degli ausili illustrativi e didattici destinati alla formazione a disposizione di ciascuna Parte.

Testo vigente dal 12 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;113~accordo-art4 · fonte su Normattiva