Le Parti contraenti coopereranno nel settore della formazione in sicurezza, per i seguenti aspetti:
- a)svolgimento di programmi e corsi di formazione;
- b)scambio di incontri e visite;
- c)organizzazione di conferenze, fiere e seminari;
- d)scambio degli ausili illustrativi e didattici destinati alla formazione a disposizione di ciascuna Parte.
Testo vigente dal 12 agosto 2009
