Articolo III Ogni Stato Membro verifica che le disposizioni della sua legislazione rispettino, nel contesto della presente convenzione, i seguenti diritti fondamentali:

  • a)la liberta' di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
  • b)l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
  • c)l'abolizione effettiva del lavoro minorile;
  • d)l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di occupazione.

Testo vigente dal 9 ottobre 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-09-23;113~convenzione-artiii · fonte su Normattiva