Articolo III Ogni Stato Membro verifica che le disposizioni della sua legislazione rispettino, nel contesto della presente convenzione, i seguenti diritti fondamentali:
- a)la liberta' di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
- b)l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
- c)l'abolizione effettiva del lavoro minorile;
- d)l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di occupazione.
Testo vigente dal 9 ottobre 2013
