Articolo IV 1. Tutta la gente di mare ha diritto a un luogo di lavoro sicuro e senza pericolo dove le norme di sicurezza siano rispettate. 2. Tutta la gente di mare ha diritto a condizioni di impiego eque. 3. Tutta la gente di mare ha il diritto a dignitose condizioni di lavoro e di vita a bordo delle navi. 4. Tutta la gente di mare ha diritto alla tutela della salute, alle cure mediche, a misure previdenziali ed altre forme di protezione sociale. 5. Ogni Stato Membro vigila, nell'ambito della sua giurisdizione, che i diritti in materia di impiego e i diritti sociali della gente di mare, come enunciati nei paragrafi che precedono, siano pienamente rispettati secondo le prescrizioni della presente Convenzione. Il rispetto di questi diritti puo' essere assicurato dalla legislazione nazionale, dai contratti collettivi applicabili, da altre misure o dalla pratica, salvo disposizioni specifiche nella presente Convenzione.
Testo vigente dal 9 ottobre 2013
