Le Parti Contraenti decidono che, in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali, la collaborazione per il contrasto all'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani ed ai reati ad esse connessi si effettuera' attraverso:
- a)lo scambio di informazioni e dati relativi a: - flussi di immigrazione clandestina; - modalita' di viaggio e itinerari utilizzati; - produzione e uso di documenti di viaggio e visti falsi; attivita', composizione, metodi e strategie delle organizzazioni e dei gruppi criminali dediti al favoreggiamento dell'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani;
- b)lo scambio di esperienze nella gestione dei flussi migratori e dell'applicazione delle disposizioni nazionali per il controllo dei transiti alle frontiere e delle presenze degli stranieri nei rispettivi territori, nonche' lo scambio di modelli di documenti di viaggio, visti, nonche' impronte di timbri;
- c)l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione specialistica.
Testo vigente dal 13 agosto 2014
