[1]Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di cinque anni. Nel caso in cui nessuna delle Parti contraenti abbia notificato - sei mesi prima del termine dei cinque anni - il proprio intendimento di denunciarlo, il presente Accordo continuera' a vigere obbligatoriamente fino al termine di un anno dal giorno in cui una delle due Parti contraenti lo avra' denunciato. In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto in duplice esemplare, in lingua italiana e in lingua olandese, i due testi facendo egualmente fede, a Roma, il 5 Dicembre 1951. Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi W. DE BYLANDT

[2]Per il Governo della Repubblica italiana DE GASPERI

[3]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[4]Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Testo vigente dal 6 settembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1130~art12 · fonte del testo