[1]La presente Convenzione sara' ratificata. Essa entrera' in vigore quindici giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica che avra' luogo a Roma. Essa avra' la durata di cinque anni e restera' in vigore, dopo questo termine, fin quando una delle Alte Parti Contraenti non avra' notificato con un preavviso di sei mesi la sua intenzione di farne cessare gli effetti. Fatto a Parigi, il 23 agosto 1951, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e francese, ciascuno dei due testi facente ugualmente fede.

[2]P. QUARONI ROBERT SCHUMAN

[3]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[4]Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;202~art13 · fonte del testo