[1]Art. XXI

[2]Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo minimo di cinque anni. Successivamente, se non sara' stato denunciato da una delle Alte Parti Contraenti non meno di sei mesi prima dello scadere del predetto termine, restera' in vigore per la durata di sei mesi a datare dal giorno in cui uno dei Governi Contraenti avra' notificata la denuncia.

[3]In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli. Fatto in duplice esemplare a Roma, il 28 novembre 1951 in lingua inglese ed italiana, ambedue i testi facenti egualmente fede.

[4]Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ANTHONY EDEN

[5]Per il Governo della Repubblica italiana DE GASPERI

[6]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[7]Il Ministero per gli affari esteri DE GASPERI

Testo vigente dal 25 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;124~artxxi · fonte del testo