ARTICOLO VI Beni appartenenti al PAM Sezione 8 (a) Il PAM ed i sui beni, ovunque situati e da chiunque posseduti, godranno dell'immunita' di giurisdizione tranne in quei casi particolari in cui vi sia espressa rinuncia a tale immunita' in ottemperanza alle pertinenti disposizioni della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite e della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Istituzioni specializzate. La rinuncia dell'immunita' di giurisdizione non implica la rinuncia all'immunita' da qualsivoglia forma di esecuzione per la quale sara' necessaria una separata rinuncia espressa. (b) Tenendo presente le disposizioni di cui alla lettera (a) della presente sezione, il PAM predisporra' le procedure previste nella sezione 42(i). Sezione 9 I beni di proprieta' del PAM. ovunque situati e da chiunque posseduti, godranno delle immunita' previste nelle pertinenti disposizioni della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite e della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Istituzioni specializzate. Sezione 10 Gli archivi del PAM. ed in generale tutti i documenti che gli appartengono o che sono in suo possesso. saranno inviolabili ovunque siano situati e da chiunque siano posseduti. Sezione 11 Il PAM. agendo in nome e per conto delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, avra' la capacita': (a) di stipulare contratti; (b) di acquistare beni immobili e mobili e di disporre; (c) di stare in giudizio.

Testo vigente dal 22 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;114~accordo-artvi · fonte su Normattiva