ARTICOLO XV Accordi suppletivi Sezione 36 Le Nazioni Unite e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, con riferimento al PAM, ed il Governo potranno stipulare gli accordi suppletivi che si rendessero necessari per il completo conseguimento degli scopi del presente Accordo.

Testo vigente dal 22 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;114~accordo-artxv · fonte su Normattiva