I funzionari consolari hanno il diritto di: 1. rilasciare, rinnovare, estendere, modificare e revocare passaporti ed altri documenti di viaggio dei cittadini dello Stato di invio. 2. rilasciare, estendere, ritirare o annullare visti alle persone che desiderino recarsi nello Stato di invio, oppure attraversarlo.

Testo vigente dal 15 marzo 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-02-26;65~convenzione-art10 · fonte su Normattiva