ARTICOLO XVIII Soluzione delle controversie Sezione 39 Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o qualsiasi questione riguardante la sede o le relazioni tra il PAM ed il Governo, che non sia risolta per via negoziale o con qualunque altro mezzo concordato di regolamento, sara' sottoposta alla decisione di un tribunale composto da tre arbitri: uno designato dal Direttore Esecutivo, uno designato dal Governo ed il terzo, che fungera' da presidente del tribunale, designato dai primi due arbitri. Se i primi due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del terzo entro sei mesi dalla data della loro nomina, il terzo arbitro sara' designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta di una delle due Parti. Un voto di maggioranza degli arbitri sara' sufficiente per raggiungere una decisione, comprese le decisioni su questioni procedurali, che sara' definitiva e vincolante.

Testo vigente dal 22 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;114~accordo-artxviii · fonte su Normattiva