[1]ARTICOLO XX Entrata in vigore e cessazione Sezione 46 (a) Il presente Accordo entrera' in vigore in seguito a notifica, resa da ognuna delle Parti, dell'espletamento delle formalita' richieste dai rispettivi ordinamenti interni e rimarra' in vigore per tutto il tempo in cui la sede del PAM sara' sul territorio della Repubblica Italiana. (b) Nonostante quanto disposto nella lettera (a), il presente Accordo potra' avere termine per mutuo consenso delle Parti dell'Accordo stesso. Sezione 47 Qualora si decidesse di trasferire la sede del PAM fuori del territorio della Repubblica Italiana, il PAM notifichera' immediatamente tale decisione al Governo. Fatto a Roma, in triplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, il 15 marzo 1991. Per la Repubblica Italiana Per le Nazioni Unite

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

[3]Per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura

Testo vigente dal 22 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;114~accordo-artxx · fonte su Normattiva