[1]Installazioni a terra del GNSS europeo
[2]1. La Norvegia adotta tutte le misure idonee a facilitare la collocazione, la manutenzione e la sostituzione di installazioni a terra del GNSS europeo («installazioni a terra») nei territori sotto la sua giurisdizione. 2. La Norvegia adotta tutte le misure idonee ad assicurare la protezione e il funzionamento continuo e senza ostacoli delle installazioni a terra nei territori sotto la sua giurisdizione, tra cui, se necessario, l'intervento delle Forze di polizia. La Norvegia adotta tutti gli strumenti idonei a mantenere le installazioni libere da interferenze radio locali e tentativi di intrusioni illecite (hacking) e intercettazioni. 3. I rapporti contrattuali relativi alle installazioni a terra sono oggetto di un accordo tra la Commissione europea e i titolari dei diritti di proprieta'. Le autorita' norvegesi rispettano pienamente lo statuto speciale delle installazioni a terra e cercano di ottenere l'accordo preventivo della Commissione europea, ogniqualvolta cio' sia possibile, prima di prendere iniziative che riguardano le installazioni a terra. 4. La Norvegia permette l'accesso continuo e senza ostacoli alle installazioni a terra a tutti i soggetti designati o altrimenti autorizzati dall'Unione europea. A questo fine, la Norvegia istituisce un punto di contatto destinato a ricevere informazioni sulle persone che si recano nelle installazioni a terra e a facilitare, sotto il profilo pratico, i movimenti e le attivita' dei suddetti soggetti. 5. Gli archivi e le attrezzature delle installazioni a terra, nonche' i documenti in transito, sotto qualunque forma, che recano un sigillo o una marcatura ufficiale non possono essere oggetto di controlli doganali o di polizia. 6. In caso di minaccia o attentato contro la sicurezza delle installazioni a terra o il loro esercizio, la Norvegia e la Commissione europea si informano senza indugio reciprocamente in merito all'evento in questione e alle iniziative da prendere per risolvere la situazione. La Commissione europea puo' designare un altro organismo di fiducia ad agire come punto di contatto con la Norvegia per questo tipo di informazioni. 7. Le parti stabiliscono, in un accordo separato, delle procedure piu' dettagliate in merito alle questioni di cui ai paragrafi da 1 a 6. Tali procedure devono apportare, tra l'altro, dei chiarimenti per quanto riguarda le ispezioni, gli obblighi incombenti ai punti di contatto, i requisiti vigenti per i corrieri e le misure da adottare contro le interferenze radio locali e i tentativi ostili.
Testo vigente dal 11 dicembre 2014
