1. Gli archivi ed altri documenti ufficiali dei quartieri generali custoditi nelle installazioni assegnate a detti quartieri generali o in possesso di un loro membro debitamente autorizzato sono inviolabili, eccettuati i casi in cui i quartieri generali abbiano rinunciato a tale immunita'. Su richiesta dello Stato ospitante e in presenza di un suo rappresentante, il quartier generale verifica la natura dei documenti allo scopo di confermare che sono coperti dall'immunita' di cui al presente articolo. 2. Qualora un'autorita' competente o un organo giudiziario dello Stato ospitante ritenga che si e' verificato un abuso dell'inviolabilita' riconosciuta dal presente articolo, il Consiglio consulta, su richiesta, le autorita' competenti dello Stato ospitante al fine di accertare se tale abuso si e' verificato. 3. Se le consultazioni non producono un risultato soddisfacente per le due parti interessate, la controversia e' esaminata dal Consiglio per giungere ad una composizione. Qualora non sia possibile comporre la controversia, il Consiglio adotta all'unanimita' le modalita' particolareggiate per la sua composizione.
Testo vigente dal 13 agosto 2009
