1. Gli archivi ed altri documenti ufficiali dei quartieri generali custoditi nelle installazioni assegnate a detti quartieri generali o in possesso di un loro membro debitamente autorizzato sono inviolabili, eccettuati i casi in cui i quartieri generali abbiano rinunciato a tale immunita'. Su richiesta dello Stato ospitante e in presenza di un suo rappresentante, il quartier generale verifica la natura dei documenti allo scopo di confermare che sono coperti dall'immunita' di cui al presente articolo. 2. Qualora un'autorita' competente o un organo giudiziario dello Stato ospitante ritenga che si e' verificato un abuso dell'inviolabilita' riconosciuta dal presente articolo, il Consiglio consulta, su richiesta, le autorita' competenti dello Stato ospitante al fine di accertare se tale abuso si e' verificato. 3. Se le consultazioni non producono un risultato soddisfacente per le due parti interessate, la controversia e' esaminata dal Consiglio per giungere ad una composizione. Qualora non sia possibile comporre la controversia, il Consiglio adotta all'unanimita' le modalita' particolareggiate per la sua composizione.

Testo vigente dal 13 agosto 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-08-03;114~accordo-art15 · fonte su Normattiva