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[1]In merito ai vari articoli dell'Accordo sono state fatte le seguenti riserve:

[2]All'art. 1:

[3]La Romania e l'Ungheria non accettano attualmente le scatolette con valore dichiarato che in transito per il loro territorio.

[4]L'Italia per ora non eseguisce il servizio di scambio delle scatolette con valore dichiarato, dei vaglia postali, degli assegni e delle riscossioni effetti. La stessa riserva essa fa per le scatolette con valore dichiarato in transito pel suo territorio.

[5]Il Regno Serbo-Croato-Sloveno per il momento non eseguisce il servizio delle lettere e scatolette con valore dichiarato, dei vaglia postali, degli assegni e delle riscossioni.

[6]All'art. 3:

[7]L'Austria non aderisce al paragrafo 3 di questo articolo.

[8]All'art. 6:

[9]L'Austria e l'Italia non aderiscono a questo articolo.

[10]All'art. 8:

[11]Derogando dalle disposizioni di questo articolo, l'Austria non puo' concedere provvisoriamente che una riduzione del 25 per cento della tassa di transito internazionale.

[12]Il Regno Serbo-Croato-Sloveno non aderisce provvisoriamente a questo articolo.

[13]All'art. 9:

[14]L'Italia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno, non aderiscono a questo articolo.

[15]All'art. 10:

[16]L'Italia non ammette la dichiarazione di valore illimitato e l'inclusione di monete nelle lettere assicurate.

[17]All'art. 15:

[18]In Ungheria tutti gli uffici collegati col telegrafo e il telefono emettono vaglia postali; la somma trasmessa e' indicata dal mittente nella moneta del Paese di destinazione. Per conseguenza, non sono designati gli uffici di cambio; non si usa il timbro speciale e i vaglia a destinazione dell'Ungheria non debbono essere inviati ad uffici di cambio espressamente designati.

[19]All'art. 16:

[20]L'Austria non ammette per i pacchi una dichiarazione di valore superiore a 1000 franchi. L'Italia non ammette i pacchi di peso superiore ai 5 chilogrammi ne' i pacchi da consegnarsi per espresso; il valore dichiarato non puo' essere illimitato. La Romania non esegue la consegna dei pacchi per espresso.

[21]Nel Regno Serbo-Croato-Sloveno il servizio degli espressi e' limitato alle localita' provviste d'un ufficio di posta e la dichiarazione del valore non puo' superare i 1000 franchi.

[22]All'art. 17:

[23]Nei rapporti con la Romania e col Regno Serbo-Croato-Sloveno la tassa terminale per i pacchi fino a 5 chili e' da 50 centesimi. Per i pacchi di peso' superiore la detta tassa e' di 40 centesimi in piu' per ogni 5 chilogrammi.

[24]Il Regno Serbo-Croato-Sloveno esige inoltre la sopratassa di 25 centesimi per pacco prevista dalla Convenzione di Madrid. La Romania rinunzia alla sopratassa di 25 centesimi nei rapporti con tutte le Parti contraenti.

[25]All'art. 18:

[26]L'Austria non accorda per ora la riduzione delle tasse di transito che ai Paesi limitrofi che adottano delle tasse ridotte per i pacchi.

[27]Il Regno Serbo-Croato-Sloveno, per ora, non accorda la riduzione delle tasse di transito. La tassa di transito per i pacchi di peso da 10 chilogrammi in su e' di 40 centesimi di piu' per ogni 5 chilogrammi.

[28]All'art. 24:

[29]Nei rapporti da e per l'Italia, l'indennita' e' di 25 franchi al massimo per ogni pacco senza dichiarazione di valore; la detta indennita' e' calcolata sulla base dell'equivalente per la tassa dei pacchi, al momento della spedizione.

[30]All'art. 26:

[31]L'Amministrazione delle poste del Regno Serbo-Croato-Sloveno fa le sue riserve circa l'impegno contenuto nell'articolo 26 per quanto riguarda il servizio delle lettere assicurate.

Testo in vigore dal 10 luglio 1926 al 9 maggio 2025

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1140~protocollo-finale-art2 · fonte del testo