1. Il presente Protocollo aggiuntivo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bruxelles non appena possibile e contemporaneamente a quelli della Convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito e del Protocollo finale firmati a Roma il 29 aprile 1983. 2. Il presente Protocollo aggiuntivo entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno alle imposte cui si applicano la Convenzione ed il Protocollo finale considerati al paragrafo 1.

Testo vigente dal 27 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;148~protocollo-art2 · fonte su Normattiva