Le monete, nei valori che lo Stato Vaticano intenda coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intriseco dei singoli pezzi.

Testo vigente dal 14 novembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-10-26;1141~convenzione-art2 · fonte del testo