Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano, conclusa nella Citta' del Vaticano il 31 luglio 1962
Art. 2 (Convenzione)
Le monete, nei valori che lo Stato Vaticano intenda coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intriseco dei singoli pezzi.
Testo vigente dal 14 novembre 1964
