Ratifica ed esecuzione della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, fatta a Roma il 21 dicembre 1991
Art. 3 (Convenzione)
Le monete di ciascuno dei due Stati avranno, nel territorio dell'altro, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse.
Testo vigente dal 22 febbraio 1994
