Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra Parte dichiarata fuori corso, e cio' per reciprocita' sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dall'altra Parte.

Testo vigente dal 14 novembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-10-26;1141~convenzione-art7 · fonte del testo