Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano, conclusa nella Citta' del Vaticano il 31 luglio 1962
Art. 7 (Convenzione)
Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra Parte dichiarata fuori corso, e cio' per reciprocita' sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dall'altra Parte.
Testo vigente dal 14 novembre 1964
