Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano, conclusa nella Citta' del Vaticano il 31 luglio 1962
Art. 8 (Convenzione)
La Repubblica italiana si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete vaticane che si perpetrassero nel territorio. Uguale impegno assume lo Stato della Citta' del Vaticano per eventuali falsificazioni di monete italiane nel suo territorio.
Testo vigente dal 14 novembre 1964
