La Repubblica italiana si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete vaticane che si perpetrassero nel territorio. Uguale impegno assume lo Stato della Citta' del Vaticano per eventuali falsificazioni di monete italiane nel suo territorio.

Testo vigente dal 14 novembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-10-26;1141~convenzione-art8 · fonte del testo