Ratifica ed esecuzione della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, fatta a Roma il 21 dicembre 1991
Art. 7 (Convenzione)
Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'uno o dall'altra Parte dichiarata fuori corso, e cio' per reciprocita' sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dell'altra Parte.
Testo vigente dal 22 febbraio 1994
