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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto Segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 febbraio 1929, n. 331, contenente norme pel riconoscimento dei diplomi di ingegnere conseguiti all'estero, con le seguenti modificazioni: all'art. 2, comma 1°, alle parole: «docenti negli istituti superiori» sostituire: «professori di ruolo stabili negli istituti superiori»; alle parole «nominati dal Ministro per i lavori pubblici» aggiungere: «su designazione del Sindacato nazionale ingegneri e architetti», e alle parole: «nell'albo degli ingegneri» sostituire: «nei rispettivi albi».

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 27 giugno 1929 - Anno VII

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Mussolini - Rocco - Belluzzo.

[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 12 luglio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-06-27;1143~art1 · fonte del testo