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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie.

[8]Nella tabella annessa al citato Regio decreto e' aggiunta, fra le assegnazioni per opere edilizie, la seguente autorizzazione di spesa:

[9]«Ricostruzioni nelle terre liberate e redente (R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, e successive modificazioni)».

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 17 maggio 1928 - Anno VI

[12]VITTORIO EMANUELE.

[13]Mussolini - Giuriati - Volpi.

[14]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 8 giugno 1928 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1147~art1 · fonte del testo