- Commissione intergovernativa (CIG) Con la entrata in vigore del presente Accordo, la Commissione Bilaterale (CB) ai sensi del Memorandum sulla Cooperazione nell'ambito di una Commissione Bilaterale dei 30 aprile 2004 diviene Commissione (ntergovernativa (CIG). Alla CIG e' attribuito, oltre a quanto gia' previsto dal Memorandum, il compito di formulare ai rispettivi Governi, qualora i risultati della Fase II ne consentano l'attuazione, proposte in ordine alle successive Fasi. Tali proposte devono contenere l'individuazione di: - le caratteristiche delle opere definitive della parte comune; - le modalita' della loro realizzazione; - le modalita' di finanziamento in base ad una analisi costi-benefici dell'opera; - le condizioni di esercizio. Le decisioni in ordine alla realizzazione delle Fasi successive alla II vengono prese dai due Govemi in base alle proposte della CIG. I due Governi decidono sulle modalita' di finanziamento dei progetto e adottano i conseguenti provvedimenti. La CIG prende le proprie decisioni di comune accordo.

Testo vigente dal 24 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;115~accordo-art5 · fonte su Normattiva