Art. 4 — Clausola di invarianza finanziaria
Dalle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 8 e 10 della Convenzione medesima, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 14 della Convenzione e dall'articolo 8 dell'Allegato B alla Convenzione medesima si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Testo vigente dal 11 settembre 2020
