Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1939 al 16 dicembre 2009. 179 parole tolte, 20 parole aggiunte in 16 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA E DI ALBANIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: E' convertito in legge il Regio decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 312, che reca varianti al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, con la seguente modificazione:
tolto: L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
tolto: Nel primo comma dell'art. 16 del testo unico predetto le parole «dai tenenti», sono sostituite dalle altre «dagli ufficiali inferiori»;
tolto: Nel secondo comma del medesimo articolo le parole « tra i tenenti» sono sostituite dalle altre: «fra gli ufficiali interiori».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarli e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a San Rossore, addi' 13 luglio 1939-XVII
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - DI REVEL
tolto: Visto, il Guardasigilli: GRANDIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1157~art1 · fonte del testo