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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 312, che reca varianti al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, con la seguente modificazione:

[9]L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:

[10]Nel primo comma dell'art. 16 del testo unico predetto le parole «dai tenenti», sono sostituite dalle altre «dagli ufficiali inferiori»;

[11]Nel secondo comma del medesimo articolo le parole « tra i tenenti» sono sostituite dalle altre: «fra gli ufficiali interiori».

[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarli e di farla osservare come legge dello Stato.

[13]Data a San Rossore, addi' 13 luglio 1939-XVII

[14]VITTORIO EMANUELE

[15]MUSSOLINI - DI REVEL

[16]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1157~art1 · fonte del testo