[1]nel settore privato

[2]Ciascuno Stato Parte esamina l'adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi intenzionalmente nell'ambito di attivita' economiche, finanziarie o commerciali:

  • a)Al fatto di promettere, offrire o concedere, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio ad ogni persona che dirigga un'entita' del settore privato o lavori per tale entita', a qualunque titolo, per se o per un'altra persona, affinche', in violazione dei propri doveri, essa compia o si astenga dal compiere un atto;
  • b)Al fatto, per qualsiasi persona che diriga un'entita' del settore privato o che lavori per tale entita', a qualsiasi titolo, di sollecitare od accettare, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio, per se o per un'altra persona, al fine di compiere o di astenersi dal compiere un atto in violazione dei propri doveri.

Testo vigente dal 14 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116~convenzione-art21 · fonte su Normattiva