[1]dei proventi del crimine

[2]1. Ciascuno Stato Parte adotta, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi intenzionalmente:

  • a)i) Alla conversione od al trasferimento di beni, essendo l'autore di tali atti consapevole che i beni costituiscono i proventi del crimine, al fine di dissimulare o mascherare l'origine illecita di detti beni o di aiutare qualsiasi persona coinvolta nella commissione del reato presupposto a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei propri atti;
  • ii)Alla dissimulazione o al mascheramento della vera natura, dell'origine, dell'ubicazione, della disposizione, del movimento o della proprieta' di beni o dei relativi diritti, essendo l'autore di tali atti consapevole che detti beni costituiscono i proventi del crimine;
  • b)Fatti salvi i concetti fondamentali del proprio sistema giuridico:
  • i)All'acquisizione, alla detenzione o all'utilizzazione di beni quando colui che li acquisisce, detiene od utilizza sa, al momento in cui li riceve, che essi costituiscono i proventi del crimine;
  • ii)Alla partecipazione ad uno dei reati stabiliti conformemente al presente articolo o ad ogni associazione, intesa, tentativo o complicita' consistente nel fornire assistenza, aiuto o consigli ai fini della sua commissione. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo:
  • a)Ciascuno Stato Parte si adopera al fine di applicare il paragrafo 1 del presente articolo alla piu' ampia gamma possibile di reati presupposti;
  • b)Ciascuno Stato Parte include nei reati presupposti al minimo una gamma completa di illeciti penali stabiliti conformemente alla presente Convenzione;
  • c)Ai fini del comma b) di cui sopra, i reati presupposti includono i reati commessi all'interno e all'esterno del territorio rientrante nella competenza dello Stato Parte in questione. Tuttavia, un reato commesso all'esterno del territorio rientrante nella competenza di uno Stato Parte costituisce un reato presupposto solo quando l'atto corrispondente e' un illecito penale per il diritto interno dello Stato in cui e' stato commesso e costituirebbe un illecito penale per il diritto interno dello Stato Parte che applica il presente articolo se fosse stato commesso sul suo territorio;
  • d)Ciascuno Stato Parte consegna al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una copia delle proprie leggi che danno effetto al presente articolo nonche' di ogni modifica successivamente apportata a tali leggi o una descrizione di tali leggi e delle ulteriori modifiche;
  • e)Quando i principi fondamentali del diritto interno di uno Stato Parte lo richiedono, si puo' disporre che i reati enunciati al paragrafo 1 del presente articolo non si applichino alle persone che hanno commesso il reato presupposto.

Testo vigente dal 14 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116~convenzione-art23 · fonte su Normattiva