Fatte salve le disposizioni dell'articolo 23 della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte esamina l'adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito, penale, quando gli atti sono stati commessi intenzionalmente dopo la commissione di uno qualsiasi dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione senza che vi sia stata partecipazione a detti reati, al fatto di dissimulare o di trattenere in modo continuato dei beni sapendo che detti beni provengono da uno qualsiasi dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
Testo vigente dal 14 agosto 2009
