[1]' delle persone giuridiche

[2]1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie, conformemente ai propri principi giuridici, al fine di stabilire la responsabilita' delle persone giuridiche che partecipano ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione. 2. Fatti salvi i principi giuridici dello Stato Parte, la responsabilita' delle persone giuridiche puo' essere penale, civile o amministrativa. 3. Tale responsabilita' non pregiudica la responsabilita' penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati. 4. Ciascuno Stato Parte assicura, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili conformemente al presente articolo siano oggetto di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive di natura penale o non penale, comprese le sanzioni pecuniarie.

Testo vigente dal 14 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116~convenzione-art26 · fonte su Normattiva