[1]e tentativo

[2]1. Ogni Parte adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, conformemente al proprio diritto intero, al fatto di partecipare a qualunque titolo, ad esempio come complice, assistente od istigatore, ad un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione. 2. Ciascuno Stato Parte puo' adottare le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, conformemente al proprio diritto interno, al tentativo di commissione di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione. 3. Ciascuno Stato Parte puo' adottare le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, conformemente al proprio diritto interno, alla preparazione di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione.

Testo vigente dal 14 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116~convenzione-art27 · fonte su Normattiva