[1]dei testimoni, dei periti e delle parti lese

[2]1. Ciascuno Stato Parte prende, conformemente al proprio sistema giuridico interno e nei limiti dei propri mezzi, le misure appropriate per assicurare una protezione efficace da eventuali atti di rappresaglia o di intimidazione ai testimoni e periti che depongono in relazione a reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione e, se del caso, ai loro parenti ed altre persone loro vicine. 2. Le misure previste al paragrafo 1 del presente articolo possono consistere in particolare, fatti salvi i diritti del difensore, compreso il diritto ad un regolare processo:

  • a)Nello stabilire, per la protezione fisica di tali persone, procedimenti volti in particolare, secondo le esigenze e nella misura del possibile, a fornire loro un nuovo domicilio ed a permettere, se del caso, che le informazioni concernenti la loro identita' ed il luogo in cui esse si trovano non siano divulgate o che la loro divulgazione sia limitata;
  • b)Nel prevedere norme probatorie che permettano ai testimoni e periti di deporre in modo tale da garantire la loro sicurezza, autorizzandoli in particolare a deporre ricorrendo a tecniche di comunicazione quali i collegamenti video o ad altri mezzi adeguati. 3. Gli Stati Parte esaminano la possibilita' di concludere accordi od intese con altri Stati al fine di fornire, un nuovo domicilio alle persone menzionate al paragrafo l del presente articolo. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano inoltre alle parti lese quando esse sono testimoni. 5. Ciascuno Stato Parte, fatto salvo il proprio diritto interno, si adopera affinche' i pareri e le preoccupazioni delle parti lese siano presentati e considerati nelle fasi appropriata di un procedimento penale avviato contro gli autori di un reato in un modo tale da non pregiudicare i diritti di difesa.

Testo vigente dal 14 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116~convenzione-art32 · fonte su Normattiva