[1]delle persone che comunicano informazioni
[2]Ciascuno Stato Parte esamina la possibilita' di incorporare nel proprio sistema giuridico le misure appropriate per proteggere da qualsiasi trattamento ingiustificato ogni persona che segnali alle autorita' competenti, in buona fede e sulla base di ragionevoli sospetti, qualsiasi fatto concernente i reati stabiliti dalla presente Convenzione.
Testo vigente dal 14 agosto 2009
