[1]della sovranita'

[2]1. Gli Stati Parte adempiono i propri obblighi ai sensi della presente Convenzione in modo compatibile con i principi di uguaglianza sovrana e di integrita' territoriale degli Stati e con quello di non intervento negli affari interni di altri Stati. 2. Nessuna disposizione della presente Convenzione abilita uno Stato Parte ad esercitare nel territorio di un altro Stato una competenza e delle funzioni esclusivamente riservate alle autorita' di tale altro Stato dal suo diritto intero.

Testo vigente dal 14 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116~convenzione-art4 · fonte su Normattiva