[1]della sovranita'

[2]1. Gli Stati Parti adempiono agli obblighi di cui alla presente Convenzione coerentemente con i principi dell'uguaglianza sovrana, dell'integrita' territoriale e del non intervento negli affari interni di altri Stati. 2. Nulla nella presente Convenzione legittima uno Stato Parte ad intraprendere nel territorio di un altro Stato l'esercizio della giurisdizione e di funzioni che sono riservate esclusivamente alle autorita' di quell'altro Stato dal suo diritto interno.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~convenzione-art4 · fonte su Normattiva