[1]della Convenzione

[2]1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie, comprese misure legislative ed amministrative, in conformita' con i principi fondamentali del suo ditino interno, per assicurare l'esecuzione dei suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione. 2. Ciascuno Stato Parte puo' adottare misure piu' strette o severi di quelle previste dalla presente Convenzione al fine di prevenire e combattere la corruzione.

Testo vigente dal 14 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116~convenzione-art65 · fonte su Normattiva