1. Il Segretario-Generale delle Nazioni Unite fornisce i necessari servizi di segreteria alla Conferenza degli Stati Parte della Convenzione. 2. La segreteria:
- a)assiste la Conferenza degli Stati Parte nello svolgimento delle attivita' enunciate all'articolo 63, punti 5 e 6, della presente Convenzione e organizza e fornisce i necessari servizi per le sezioni della Conferenza degli Stati Parte;
- h)su richiesta, assiste gli Stati Parte nel fornire le informazioni alla Conferenza degli Stati Parte, secondo quanto previsto dall'articolo 63, punti 5 e 6, della presente Convenzione; e c) assicura il necessario coordinamento con le segreterie delle organizzazioni internazionali e regionali competenti.
Testo vigente dal 14 agosto 2009
