[1]delle controversie

[2]1. Gli Stati Parte si adoperano per risolvere le controversie relative all'interpretazione o applicazione della presente Convenzione mediante negoziazione. 2. Ogni controversia tra due, o piu' Stati Parte relativa all'interpretazione o applicazione della presente Convenzione che non possa essere risolta mediante negoziazione entro un termine ragionevole e', su richiesta di una di tali Stati Parte, sottomessa ad arbitrato. Se,. Decorsi sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato, gli Stati Parte non sono in grado di convenire sull'organizzazione dell'arbitrato, uno qualsiasi di tali Stati Parte potra' riferire la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia presentando una richiesta in conformita' con lo Statuto della Corte. 3. Ciascuno Stato Parte puo', al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione della Convenzione o adesione alla stessa, dichiarare che non si considera vincolato dal punto 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal punto 2 del presente articolo rispetto allo Stato Parte che abbia formulato una tale riserva. 4. Ogni Stato Parte che abbia formulato una riserva in conformita' con il punto 3 del presente articolo puo' in ogni momento ritirare tale riserva mediante notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 14 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116~convenzione-art66 · fonte su Normattiva