[1]fiscale

[2]1. Nell'ambito delle sue attivita' istituzionali, il MES, i suoi attivi, le sue entrate, i suoi beni nonche' le operazioni e transazioni autorizzate dal presente trattato sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

[3]2. I membri del MES adottano, se del caso, le opportune disposizioni per condonare o rimborsare l'importo delle imposte indirette o delle imposte sulle vendite applicate a valere sui prezzi dei beni immobili o mobili, allorquando il MES, ai propri fini istituzionali, abbia effettuato acquisti considerevoli, il cui prezzo sia comprensivo di dette imposte.

[4]3. Nessuna esenzione e' concessa per quanto riguarda tasse e diritti dovuti per mera remunerazione di servizi di pubblica utilita'.

[5]4. I beni importati dal MES necessari all'assolvimento delle sue funzioni istituzionali sono esenti da ogni dazio e imposta all'importazione e da ogni divieto e restrizione all'importazione.

[6]5. Il personale del MES e' soggetto, a beneficio di quest'ultimo, all'applicazione di un'imposta interna a valere sugli stipendi e sugli emolumenti corrisposti dal MES, conformemente alle regole adottate dal consiglio dei governatori. A decorrere dalla data in cui tale imposta e' applicata, detti salari e emolumenti sono esenti dall'imposta nazionale sul reddito.

[7]6. Nessuna imposta di qualsivoglia natura e' applicata a chiunque li detenga sulle obbligazioni o sui titoli emessi dal MES, compresi i relativi interessi o dividendi:

  • a)se discrimina tali obbligazioni o titoli unicamente a motivo della loro origine, oppure
  • b)se l'unico fondamento giuridico di tale imposta e' il luogo o la valuta in cui e' stata emessa, resa esigibile o pagata, o l'ubicazione di un ufficio o di un luogo di attivita' del MES.

Testo vigente dal 28 luglio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-23;116~art36 · fonte su Normattiva