[1]e composizione delle controversie

[2]1. Qualsiasi questione connessa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente trattato e dello statuto del MES che insorga tra il MES e uno dei suoi membri, o tra i membri del MES, e' sottoposta alla decisione del consiglio di amministrazione.

[3]2. Il consiglio dei governatori decide su qualsiasi controversia tra il MES e i suoi membri, o tra i membri del MES, in relazione all'interpretazione e all'applicazione del presente trattato, compresa qualsiasi controversia sulla compatibilita' delle decisioni adottate dal MES con il presente trattato. Il voto del membro o dei membri del consiglio dei governatori appartenente o appartenenti al membro o ai membri del MES coinvolti e' sospeso quando il consiglio dei governatori vota su tale decisione e la soglia di voto per l'adozione della decisione e' ricalcolata di conseguenza.

[4]3. Se un membro del MES contesta la decisione di cui al paragrafo 2, la controversia e' sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e' vincolante per le parti in causa, che adottano le necessarie misure per conformarvisi entro il periodo stabilito dalla Corte.

Testo vigente dal 28 luglio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-23;116~art37 · fonte su Normattiva