[1]in vigore
[2]1. Il presente trattato entra in vigore alla data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte di firmatari le cui sottoscrizioni iniziali rappresentino non meno del 90% delle sottoscrizioni totali di cui all'allegato II. Se del caso, l'elenco dei membri del MES e' opportunamente adeguato; in questo caso il modello definito di cui all'allegato I viene ricalcolato; sono ridotti di conseguenza il capitale autorizzato totale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e di cui all'allegato II, nonche' il valore nominale aggregato totale iniziale delle quote versate di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
[3]2. Per ciascuno dei firmatari che depositeranno successivamente il loro strumento di ratifica, approvazione o accettazione, il presente trattato entra in vigore il giorno successivo al deposito.
[4]3. Per ciascuno Stato che aderisce al presente trattato ai sensi dell'articolo 44, il presente trattato entra in vigore il ventesimo giorno successivo al deposito dei propri strumenti di adesione.
[5]Fatto a Bruxelles, addi' due febbraio duemiladodici in un unico esemplare, i cui testi in lingua estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, maltese, neerlandese, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese e tedesca fanno ugualmente fede, e che sara' depositato negli archivi del depositario, il quale ne trasmettera' copie debitamente certificate a ciascuna delle parti contraenti.
Testo vigente dal 28 luglio 2012
