[1]Affari marittimi

[2]In conformita' delle norme di diritto internazionale figuranti nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 («UNCLOS»), le parti promuovono il dialogo sugli affari marittimi, ne migliorano la comprensione reciproca e collaborano per promuovere:

  • a)lo Stato di diritto in questo ambito, comprese le liberta' di navigazione e di sorvolo e le altre liberta' dell'alto mare di cui all'articolo 87 dell'UNCLOS;
  • b)la conservazione a lungo termine, la gestione sostenibile e una migliore conoscenza degli ecosistemi e delle risorse non biologiche dei mari e degli oceani in conformita' del diritto internazionale applicabile.

Testo vigente dal 11 agosto 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-08-05;116~art29 · fonte su Normattiva