[1]Lotta contro le droghe illecite
[2]Le parti intensificano la cooperazione in materia di prevenzione e lotta contro le droghe illecite al fine di:
- a)ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite;
- b)prevenire l'utilizzazione abusiva di precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- c)tutelare la salute e il benessere dei cittadini;
- d)smantellare le reti criminali transnazionali coinvolte nel traffico di droga, in particolare per impedirne l'infiltrazione in attivita' commerciali e finanziarie lecite, anche attraverso gli scambi di informazioni e di migliori pratiche.
Testo vigente dal 11 agosto 2022
