[1]Lotta contro le droghe illecite

[2]Le parti intensificano la cooperazione in materia di prevenzione e lotta contro le droghe illecite al fine di:

  • a)ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite;
  • b)prevenire l'utilizzazione abusiva di precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope;
  • c)tutelare la salute e il benessere dei cittadini;
  • d)smantellare le reti criminali transnazionali coinvolte nel traffico di droga, in particolare per impedirne l'infiltrazione in attivita' commerciali e finanziarie lecite, anche attraverso gli scambi di informazioni e di migliori pratiche.

Testo vigente dal 11 agosto 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-08-05;116~art35 · fonte su Normattiva